IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero  di  registro
generale 11037 del 2012, proposto da: 
    a) Associazione  Italiana  Ospedalita'  Privata  per  la  Regione
Lazio, Soc Nuova Clinica Annunziatella Srl, Soc Incl  -  Istituto  di
Neuroscienze Srl, Soc Istituto Fisioterapico  di  Riabilitazione  "C.
Franceschini" Srl, Soc Casa  di  Cura  Villa  Verde  Srl,  Soc  Sacli
Societa' Cliniche Spa (Casa di Cura Fabia Mater), Soc  Casa  di  Cura
Guarnieri Srl, Soc Casa  di  Cura  Villa  Valeria  Srl,  Soc  Clinica
Siligato Srl, Soc Villa Silvana Spa, Casa  di  Cura  Privata  Madonna
delle Grazie, Casa del Sole,. Clinica Polispecialistica  "T.  Costa",
Soc Giomi Spa (Icot Latina Spa); Soc Policlinico  Citta'  di  Pomezia
Srl (Casa di Cura S. Anna), Soc Casa di Cura S. Rita Da  Cascia  Srl,
Soc Casa di Cura Privata "S. Teresa" Srl, Soc  Casa  di  Cura  "Villa
Serena" Srl, Soc Casa di Cura Privata "S. Anna" Srl, Soc Casa di Cura
Santa Famiglia Srl, Soc Dolomiti Spa, Casa di Cura Nuova Itor, Soc S.
Feliciano Srl, Soc Casa di Cura Villa Domelia Srl, Soc Clinica Latina
Spa, Soc Casa di Cura Villa Aurora Spa, Soc Casa di Cura  Salus  Srl,
Soc Policlinico Italia Srl, Soc Ini. Spa Societa'  Unipersonale,  Soc
Le Cure Cliniche Moderne  Srl  (Casa  di  Cura  Concordia  Hospital),
rappresentate e difese Gianluigi Pellegrino, presso il cui  domicilio
in Roma, corso Rinascimento, 11, sono elettivamente domiciliate; 
    II) Casa di Cura "Citta'  di  Aprilia",  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa  dagli  avv.  Vito
Bellini, Maria Luisa Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Bellini in Roma, via Orazio, 3; 
 
                               contro 
 
    -  Regione  Lazio,  in  persona   del   Presidente   pro-tempore,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Roberta  Barone  e  con   questa
elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma,  via
Marcantonio Colonna, 27; 
    - Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    - Commissario  ad  acta  per  la  Sanita'  della  Regione  Lazio;
rappresentati e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
                         per l'annullamento 
 
    - del decreto dei Presidente  della  Regione  Lazio  adottato  in
qualita' di Commissario ad acta n.349 del  22.11.2012  recante  Legge
del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge,  con  modificazioni,
del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini 
    - applicazione art. 15, comma 14 -  Assistenza  ospedaliera  anno
2012": 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  intimate
amministrazioni;  Relatore  nell'udienza  pubblica  del   giorno   19
novembre 2013 il dott.  Giuseppe  Sapone  e  uditi  per  le  parti  i
difensori come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    Le societa' ricorrenti gestiscono strutture sanitarie che erogano
nella Regione Lazio in  regime  di  accreditamento  con  il  servizio
sanitario prestazioni ospedaliere per acuti, di  riabilitazione  post
acuzie e lungodegenza medica. 
    Con il gravame in trattazione, proposto  anche  dall'Associazione
di categoria, hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione
Lazio, in epigrafe indicato,  che  ha  rideterminato  i  budget  gia'
assegnati a ciascuna struttura sanitaria per il 2012, disponendo  una
riduzione per ciascuno degli stessi nella misura del 6.8519%. 
    Il  suddetto  decreto   e'   stato   adottato   in   applicazione
dell'art.15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con  legge  n.
135/2012, il quale dispone che "A tutti i singoli contratti e a tutti
i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati
per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
    1) Violazione di legge (art.15 comma  14  del  D.L.  n.  95/2012,
convertito con modificazioni in L. n. 135/2012). Eccesso di potere; 
    2) Eccesso di potere. Violazione dell'affidamento. Violazione dei
diritti contrattualmente Incostituzionalita' dell'art. 15, comma  14,
del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012. 
    Si sono costituite le  intimate  amministrazioni  contestando  la
fondatezza delle  prospettazioni  ricorsuali  e  concludendo  per  il
rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza del 19.11.2013 il ricorso e' stato  assunto
in decisione. 
    Oggetto della presente controversia e' il decreto del  Presidente
della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato  i  budget  gia'
assegnati  per  il  2012  alle  strutture  sanitarie  in  regime   di
accreditamento con il  servizio  sanitario  ed  eroganti  prestazioni
ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie  e  lungodegenza
medica. 
    Come sopra esposto  il  gravato  decreto  e'  stato  adottato  in
applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n.  95/2012,  convertito
con modifiche con L. n. 135/2012, il  quale  testualmente  stabilisce
che " A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica una riduzione dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  di
acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014". 
    Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata  con  il  secondo
motivo di doglianza e ulteriormente argomentata in  sede  di  memoria
conclusionale, la disciplina normativa che ha giustificato l'adozione
del contestato decreto risulterebbe in palese contrasto con gli  art.
117,   comma   2,   della   Costituzione,   con   il   principio   di
irretroattivita' delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione. 
    Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione e' stato evidenziato che: 
    a) la Sanita' rientra, giusta quanto  previsto  dalla  richiamata
disposizione   costituzionale,   nelle   materia   di    legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato; 
    b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14, comma  5,  nel
prevedere un taglio generalizzato della spesa  per  il  2012  che  le
singole regioni sono chiamate  a  sostenere  sulla  base  di  accordi
precedentemente stipulati con le singole strutture  accreditate,  non
puo' in alcun modo essere annoverata tra la  normativa  che  fissa  i
principi fondamentali, e,  pertanto,  per  tale  aspetto  risulta  in
palese contrato con l'invocato art. 117, comma 3. 
    Al riguardo il  Collegio,  pur  tenendo  presente  l'orientamento
della  Corte  Costituzionale  secondo  cui  «l'autonomia  legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica  e
del contenimento della spesa», peraltro in un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del 2007) e che, il legislatore statale puo' «legittimamente
imporre alle Regioni  vincoli  alla  spesa  corrente  per  assicurare
l'equilibrio  unitario  della  finanza   pubblica   complessiva,   in
connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati
anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012,  n.  163  del
2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione  proprio
perche'  individua  specificatamente  i  settori  ove  conseguire   i
risparmi  nella  spesa  sanitaria,  senza  limitarsi  ad   una   mera
quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla
discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione  dei
comparti di spesa dove ottenerli e delle modalita'  per  conseguirli,
risulterebbe non in linea con quanto disposto dal menzionato art 117,
terzo comma, e pertanto,  la  prospettazione  ricorsuale  sotto  tale
aspetto non e' manifestamente infondata. 
    Pure non manifestamente infondata e' la  dedotta  violazione  dei
principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare
la costituzionalita' di una legge retroattiva. 
    In particolare e' stato sottolineato che: 
    a) giusta il  consolidato  e  notorio  orientamento  della  Corte
occorre  che  siano  rispettati  una   serie   di   limiti   generali
all'efficacia  retroattiva   -delle   leggi,   che   attengono   alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma  dell'art.  25,  di  altri  fondamentali  valori  di   civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza che  ridonda  nel  divieto  di  introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto,  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; 
    b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione  nonche'
il successivo decreto regionale attuativo,  adottato  quest'ultimo  a
fine novembre 2012 quando  il  limite  del  budget  era  stato  ormai
sostanzialmente raggiunto, hanno  inciso  sul  legittimo  affidamento
venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare
le prestazioni e a  ricevere  il  relativo  corrispettivo  cosi  come
stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la  corretta,
esecuzione  dei   quali   hanno   allestito   le   relative   risorse
organizzative ed effettuato i correlati  investimenti  in  materiali,
personale ed attrezzature. 
    Da ultimo, infine, risulta non manifestamente infondata anche  la
prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione in  quanto  la
richiamata normativa nel decurtare i budget fissati  antecedentemente
verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia'
erogate, con conseguente  violazione  del  principio  della  liberta'
dell'attivita' economica privata. 
    La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata  questione  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, stante che investe la disciplina normativa in  applicazione
della quale e', stato adottato il contestato decreto del  Commissario
ad acta. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli. atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del
giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della  legge
11 marzo 1953 n. 87.